Efficienza energetica e GPP: i CAM entrano nel contratto EPC

Prima con il Collegato Ambientale* e poi con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici** , il Green Public Procurement (GPP) è diventato uno strumento obbligatorio negli appalti pubblici di beni, servizi ed opere. Il GPP (Acquisti Verdi nelle PA) è l’approccio in base al quale “le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Come previsto dal Piano d’Azione Nazionale per il GPP*** , il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha definito i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e sono reperibili sul sito dedicato. Tra questi numerosi sono i criteri specifici rivolti all’acquisto di beni, servizi e forniture legati alla riqualificazione energetica delle proprietà pubbliche che si ritrovano nei seguenti CAM: 8. Edifici, 9. Illuminazione pubblica, 14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione).

Per contribuire agli obiettivi nazionali sul GPP, le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” contenute nei CAM. Inoltre, devono fare riferimento anche ai criteri premianti in caso di aggiudicazione della gara attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e pertanto, nella valutazione, la voce “prezzo” viene sostituita da “costo” che comprende i costi relativi all’acquisizione, quelli connessi all’utilizzo (consumo di energia e altre risorse, costi di manutenzione, costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio) e quelli imputati a esternalità ambientali legate a prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.
Spazio alla discrezionalità della PA è previsto invece nel caso dei contratti relativi agli interventi di ristrutturazione, per i quali i CAM dovranno essere adottati “per quanto possibile”.

In caso di sottoscrizione di un contratto EPC, i CAM risultano particolarmente significativi. L’obiettivo è spingere il mercato dell’EE a garantire livelli di qualità ambientale sempre maggiori, sia per quanto riguarda la qualifica degli operatori che dei lavori, servizi e forniture richiesti dalle PA. Tuttavia, mentre per interventi di EE sull’illuminazione, i Criteri Ambientali Minimi trovano sempre applicazione, in un contratto EPC per la riqualificazione di edifici pubblici la stazione appaltante è tenuta a inserire nel bando solo i CAM sui servizi energetici, mentre quelli in materia di edilizia saranno valutati di volta in volta dalla PA.

Sarà interessante scoprire come risponderanno gli operatori del settore nell’immediato futuro. Quello che è certo è che il progetto EnerSHIFT sarà tra i primi ad applicare la normativa sul GPP con l’entrata in vigore dell’obbligo di legge.

Per ulteriori approfondimenti sono disponibili qui alcuni materiali formativi relativi ai CAM Servizi Energetici ed Edilizia.

DOCUMENTI UTILI

I materiali sono stati realizzati da PUNTO 3 nell’ambito del Progetto “400 ore GPP” .

 

*Artt. 16-19 del Collegato Ambientale, Legge 221/215.
** D.lgs 50, 18 Aprile 2016, in particolare all’articolo 34 corretto poi con il D.lgs del 19 aprile 2017, n. 56.
*** Il PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale 135 dell’11 aprile 2008, successivamente aggiornato con Decreto 10 aprile 2013.

Info e Contatti


    Giuseppe Sorgente

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