Definizione dello schema di gara e del piano di sostenibilità finanziaria

Tra le attività più significative del progetto vi è l’identificazione ed elaborazione dello schema giuridico e del piano economico-finanziario da porre alla base del bando di gara riservato alle ESCo per la riqualificazione energetica degli edifici ERP tramite contratti EPC.

Infatti, il bando EnerSHIFT è la prima gara in Italia per l’efficientamento energetico nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, oltre ad essere la prima ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016 modificato dal Correttivo di Aprile 2017), pertanto l’operazione si è rivelata particolarmente complessa.

A livello nazionale il contratto EPC è definito dalla normativa tecnica del D.Lgs n. 102/2014 ma ai sensi del Codice questa tipologia contrattuale non è oggetto di una disciplina specifica, risultando pertanto un istituto “atipico”. Parimenti, a livello europeo (al di là delle linee guida finanziarie EPEC) non esiste una prassi di riferimento per la configurazione dei contratti EPC tra gli strumenti di Partenariato-Pubblico-Privato (PPP).

Per questi motivi, il percorso intrapreso dal gruppo di lavoro EnerSHIFT ha richiesto un’intensa fase di studio, volta ad analizzare i diversi modelli di PPP disciplinati dal Codice così da poter assimilare il contratto EPC con Finanziamento Tramite Terzi con una delle tipologie esistenti.

Scopo dell’indagine è stato quello di identificare uno schema di gara che consentisse alla SUAR (Stazione Unica Appaltante Regionale) di affidare il contratto EPC e, congiuntamente, di assegnare lavori complementari di riqualificazione energetica attraverso un unico procedimento amministrativo: questo, al fine di sfruttare al meglio le sinergie tra il modello finanziario elaborato dal progetto con i 5 milioni di euro ottenuti da EnerSHIFT nell’ambito dei fondi FESR regionali.

Tra i diversi istituti giuridici analizzati (appalto di lavori o servizi, concessione di lavori, concessione di servizi, concessione mista, contratto misto) il gruppo di lavoro si è orientato verso lo schema di gara del “contatto misto” che, come da art. 28 del Codice, consente la coesistenza di elementi di Appalto e di Concessione; tuttavia, il vuoto normativo dovuto al ritardo delle linee guida nazionali sulla programmazione FESR 2014-2017 non ha permesso di mettere in atto questa soluzione innovativa. Pertanto, nell’ambito del progetto EnerSHIFT è stato necessario separare i due procedimenti: la gara EPC da un lato e l’Appalto di lavori dall’altro.

La nuova forma giuridica identificata per disciplinare l’affidamento del contratto EPC è risultata quella della Concessione di Servizi, che ha una struttura adatta al rispetto delle previsioni del D.Lgs.102 e dei requisiti del PPP: in particolare, la remunerazione del contratto EPC basata esclusivamente sulle performance energetiche raggiunte e l’allocazione del rischio operativo e di disponibilità alla parte privata. Inoltre, il ricorso a questo istituto giuridico ha permesso alla Stazione Appaltante di affidare la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica direttamente alle ESCo, in modo da sfruttare appieno le competenze e la professionalità di questi operatori economici che, per definizione, sono soggetti esperti nel campo dell’efficienza energetica.

L’esclusione dei contributi FESR dal piano finanziario della gara ha reso più difficile garantire la sostenibilità economica dell’operazione, situazione ulteriormente complicata dall’impossibilità di ricorrere al contributo anticipato del Conto Termico (approfondisci qui) ma grazie ad un’attenta calibrazione dei termini economico-temporali del contratto e dei lotti di gara è stato possibile definire delle condizioni finanziarie favorevoli alla bancabilità dei progetti/delle ESCO che risulteranno aggiudicatarie dei contratti EPC.

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    Giuseppe Sorgente

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